1. Ciascuno sportello unico assicura in maniera uniforme l'erogazione dei seguenti servizi:
a) iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
b) scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
c) prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
d) pagamento del ticket;
e) esenzione dal ticket in relazione alla situazione economica o al grado di invalidità;
f) assistenza integrativa;
g) assistenza sanitaria all'estero per ricoveri e cure in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo, lavoro o studio.
2. In relazione all'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lo sportello unico provvede in modo autonomo all'accettazione, all'istruttoria e alla gestione delle richieste, nonché al rilascio dei certificati.
3. Ogni sportello unico provvede, altresì, a fornire informazioni e consulenza generale:
a) sui servizi di cui al comma 1 e sulle modalità di presentazione delle richieste relative ai medesimi servizi;
b) sulle sedi e sugli orari di apertura al pubblico degli uffici del Servizio sanitario nazionale;
c) sugli adempimenti necessari per l'accesso alle prestazioni sanitari erogate dal Servizio sanitario nazionale;
d) sullo stato delle procedure relative all'erogazione dei servizi di cui al comma 1;
e) su qualsiasi altra materia concernente i servizi sanitari di interesse per le persone diversamente abili;
f) sulla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di servizi sanitari per le persone diversamente abili.
4. Lo sportello unico, previa predisposizione di un archivio informatico, assicura a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni di cui al comma 3.