Art. 2.
(Servizi dello sportello unico).

      1. Ciascuno sportello unico assicura in maniera uniforme l'erogazione dei seguenti servizi:

          a) iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

          b) scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;

          c) prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

          d) pagamento del ticket;

 

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          e) esenzione dal ticket in relazione alla situazione economica o al grado di invalidità;

          f) assistenza integrativa;

          g) assistenza sanitaria all'estero per ricoveri e cure in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo, lavoro o studio.

      2. In relazione all'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lo sportello unico provvede in modo autonomo all'accettazione, all'istruttoria e alla gestione delle richieste, nonché al rilascio dei certificati.

      3. Ogni sportello unico provvede, altresì, a fornire informazioni e consulenza generale:

          a) sui servizi di cui al comma 1 e sulle modalità di presentazione delle richieste relative ai medesimi servizi;

          b) sulle sedi e sugli orari di apertura al pubblico degli uffici del Servizio sanitario nazionale;

          c) sugli adempimenti necessari per l'accesso alle prestazioni sanitari erogate dal Servizio sanitario nazionale;

          d) sullo stato delle procedure relative all'erogazione dei servizi di cui al comma 1;

          e) su qualsiasi altra materia concernente i servizi sanitari di interesse per le persone diversamente abili;

          f) sulla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di servizi sanitari per le persone diversamente abili.

      4. Lo sportello unico, previa predisposizione di un archivio informatico, assicura a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni di cui al comma 3.

 

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